IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto  vigente della Universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230 modificato successivamente;
  Veduta la deliberazione adottata in data 30 marzo  1995,  approvata
dal  senato  accademico  e  dal  consiglio  di  amministrazione nelle
riunioni del 7 aprile 1995, con la quale il consiglio della  facolta'
di  scienze  politiche  ha  proposto  la modifica del vigente statuto
dell'Universita' concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico
della facolta' medesima ai nuovi settori scientifico disciplinari;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato   con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Veduta  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli
articoli 14 e 15;
  Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994;
  Veduta  la  nota  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  23
settembre 1994, prot. n. 2098;
  Veduta  la  delibera  adottata dal senato accademico nella riunione
del 15 dicembre 1994 relativamente ai "problemi connessi  all'entrata
in vigore dei settori scientifico-disciplinari";
  In  considerazione  delle  opzioni  e  dichiarazioni presentate dai
professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di
ruolo della facolta';
  Considerata  la  rilevante  importanza  ai  fini  didattici   della
modifica richiesta;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;
  Veduto  il  parere  positivo  espresso  dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 6 ottobre  1995,  trasmesso  con  lettera
ministeriale prot. n. 2073 del 17 gennaio 1996;
                              Decreta:
  L'ordinamento  didattico della facolta' di scienze politiche con il
corso di laurea in scienze politiche  viene  soppresso  e  sostituito
come segue:
                ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA'
                        DI SCIENZE POLITICHE
                               Art. 1.
  La  facolta'  di  scienze politiche ha il compito di promuovere gli
studi, la ricerca e la didattica nel campo  della  teoria  e  scienza
della  politica  e  dei  sistemi  politici  interni  e internazionali
attraverso la conoscenza dei fenomeni di natura storica, giuridica ed
economico-sociale che tradizionalmente vi afferiscono.
  La  facolta'  assicura  una  preparazione  generale,  specifica   e
integrata   secondo   le   specializzazioni  consentite  dai  diversi
indirizzi.
  La didattica e la ricerca  intendono  contribuire  alla  formazione
scientifica  e  professionale  al fine dell'inserimento nel mondo del
lavoro, nell'ambito  della  pubblica  amministrazione,  dei  pubblici
servizi  e  nel  settore  privato,  con  riferimento  ai  processi di
globalizzazione e di integrazione europea.